Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado davanti al Consiglio dell’Ordine – Norme procedurali – Composizione del collegio – Variazioni – Nullità.

La composizione del Collegio giudicante nei procedimenti disciplinari deve permanere immutata, in analogia con il disposto dell’art. 472, secondo comma, c.p.p. senza subire variazioni nel corso delle udienze pena in difetto la nullità dell’intero dibattimento e, di conseguenza, della pronunciata decisione. (Accoglie ricorso ed annulla decisione Consiglio Ordine Alba, 18 giugno 1986).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Pontecorvo), decisione del 8 marzo 1988, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 08 Marzo 1988 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 18 Giugno 1986
Giurisprudenza CNF

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