Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Valutazione preliminare dei fatti addebitati all’incolpato – Apertura di ufficio del procedimento disciplinare – Legittimità.

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Il Consiglio dell’Ordine, investito di una denuncia riguardante un proprio iscritto, non ha nessun dovere, né per legge, né per prassi, di chiedere all’incolpato chiarimenti, prima di aprire un procedimento disciplinare a suo carico. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 13 novembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Lauro), sentenza del 4 giugno 1993, n. 91

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 04 Giugno 1993 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 13 Novembre 1991