Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Successiva istanza di cancellazione dall’Albo presentata dall’interessato – Non ha effetto preclusivo.

L’art. 37 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 vieta la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, ma non vieta affatto il procedimento disciplinare quando sia in corso la procedura di cancellazione. Ed infatti il professionista nei cui confronti sia stato aperto procedimento disciplinare non può evitare la prosecuzione e la conclusione dello stesso con la sola presentazione di domanda di cancellazione dall’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 aprile 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. GIOSEFFI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 21 Aprile 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Aprile 1989
Giurisprudenza CNF

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