Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Pubblicazione del dispositivo a distanza di tempo dalla deliberazione – Validità.

Non è nulla la decisione del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare che non segua immediatamente alla deliberazione, in quanto non vi è alcuna norma che imponga, in tale procedimento, l’obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine del provvedimento. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 febbraio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Rutelli), decisione del 23 giugno 1988, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 23 Giugno 1988 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 14 Febbraio 1987
Giurisprudenza CNF

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