L’illecito disciplinare sussiste indipendentemente dal verificarsi del danno per la controparte; la mancanza di un danno può, comunque, rilevare ai fini della applicazione della sanzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Brescia, 4 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 19
Chiavi di ricerca:
– numero: 19
– anno: 1996
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 19
– anno: 1996
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 3
- Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Fatti deontologicamente rilevanti – Mancanza del danno – Illecito disciplinare – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Guidi Carla), sentenza n. 19 del 21 Febbraio 1996 - Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Mancata attesa del difensore di controparte – Richiesta di rinvio – Buona fede – Illecito deontologico – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Guidi Carla), sentenza n. 19 del 21 Febbraio 1996 - Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di espressioni sconvenienti ed offensive – Critiche espresse a mezzo stampa – Illecito deontologico – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Guidi Carla), sentenza n. 19 del 21 Febbraio 1996
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 21 Febbraio 1996 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 04 Luglio 1994 (avvertimento)