L’illecito disciplinare sussiste indipendentemente dal verificarsi del danno per la controparte; la mancanza di un danno può, comunque, rilevare ai fini della applicazione della sanzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Brescia, 4 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 21 Febbraio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 04 Luglio 1994
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