In materia di ricorsi riguardanti la sospensione cautelare dell’esercizio dalla professione la competenza del Consiglio nazionale forense è di mera legittimità, nel senso cioè che il Consiglio è chiamato a stabilire se la decisione sia immune da vizi che potrebbero determinare annullamento sotto i profili della violazione di legge o dell’eccesso di potere, mentre resta precluso ogni esame di merito sulla opportunità o meno del provvedimento adottato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 14 giugno 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. MORLINO), sentenza del 8 giugno 1990, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 08 Giugno 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 14 Giugno 1989
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