In materia di sospensione cautelare la competenza del Consiglio Nazionale Forense è di mera legittimità, nel senso cioè che il Consiglio è chiamato a stabilire se la decisione sia immune da vizi che potrebbero determinare annullamento sotto i profili della violazione di legge o dell’eccesso di potere, mentre resta inammissibile ogni sindacato di merito, non ammesso dalla legge. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 12 settembre 1994, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 12 Settembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 1992
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