Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Legittimazione – Terzi privati cittadini – Inammissibilità del ricorso.

La facoltà di impugnazione delle decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto davanti al Consiglio dell’Ordine, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l’intervento del P.G. Infatti, in sede disciplinare si contrappongono unicamente l’interesse dell’ordine a sanzionare i comportamenti deontologicamente censurabili dei suoi componenti e l’interesse del singolo avvocato a tutelare la propria sfera giuridica e la propria condizione di professionista; a ogni altro interesse non può essere riconosciuta alcuna rilevanza giuridica ed esso si configura quindi come un interesse di mero fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 25 giugno 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), sentenza del 12 settembre 1994, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 12 Settembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 25 Giugno 1988
Giurisprudenza CNF

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