Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione _ Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Legittimazione – Terzi privati cittadini – Inammissibilità del ricorso.

La facoltà di impugnare le decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista assoggettato a procedimento disciplinare) ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 16 marzo 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CAMASSA), sentenza del 23 maggio 1990, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 23 Maggio 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 16 Marzo 1989
Giurisprudenza CNF

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