Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Condono – Non luogo a deliberare per cessazione della materia del contendere.

Qualora sopravvengano disposizioni di legge relative al condono delle sanzioni disciplinari, diventa priva di rilevanza la discussione sulle modalità di esecuzione della sanzione inflitta. (Dichiara cessata la materia del contendere di cui al ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Bari, 15 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Morlino), decisione del 6 ottobre 1988, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 06 Ottobre 1988 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 15 Luglio 1987
Giurisprudenza CNF

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