Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento del compenso per le prestazioni svolte – Delibere di liquidazione di onorari del Consiglio dell’Ordine – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Legittimazione – Incompetenza – Inammissibilità.

Il Consiglio Nazionale Forense non ha generale competenza per il controllo di tutti gli atti adottati dai Consigli dell’Ordine, ma solo per quelli espressamente indicati da specifiche disposizioni legislative. In particolare non sono impugnabili innanzi il Consiglio Nazionale Forense le delibere di liquidazione di onorari emesse dagli Ordini professionali, e tanto meno da soggetti diversi da quelli cui la legge attribuisce il diritto di intervento e di impugnazione. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 10 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Montalto), sentenza del 12 maggio 1993, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 12 Maggio 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 10 Dicembre 1991
Giurisprudenza CNF

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