Il professionista deve tenere informato il cliente non solo dell’evoluzione processuale e delle ipotesi di soluzione del processo, ma anche delle proprie scelte tecniche, rinunciando eventualmente al mandato ove fosse in disaccordo con il cliente sulle soluzioni da adottare. È altresì obbligo del professionista restituire alla parte, o al collega che lo sostituisce, gli atti e documenti in suo possesso (nella specie in considerazione della buona fede del professionista, che comunque, con la sua attività, ha tutelato il cliente facendogli ottenere un risultato apprezzabile, è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Accoglie parziamente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Quinzio), sentenza del 24 maggio 1996, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 Maggio 1996 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Maggio 1993 (censura)
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