Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa comunicazione dell’avvenuto pagamento di somme di spettanza del proprio cliente – Omessa presentazione di rendiconto – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che ometta di informare il proprio cliente dell’avvenuto pagamento delle somme allo stesso spettanti, che trattenga le somme medesime presso di sé, e che ometta di presentare, al momento della restituzione, un dettagliato rendiconto delle trattenute da lui operate, pone in essere un comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare. Con tali comportamenti, infatti, l’avvocato viene meno ai più elementari e fondamentali doveri, compromettendo oltre che la propria reputazione, il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella fattispecie è stata inflitta la sanzione della sospensione per la durata di mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano del 30 maggio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 06 Novembre 1995 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 30 Maggio 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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