L’avvocato che ometta di informare il proprio cliente dell’avvenuto pagamento delle somme allo stesso spettanti, pone in essere un comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare. Costituisce, infatti, principio indiscusso che, in caso di omessa trasmissione di somme, il professionista viene meno ai più elementari e fondamentali doveri, compromettendo, oltreché la propria reputazione, il decoro e la dignità della classe forense. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia del 6 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. D’Arle), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 06 Aprile 1991
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