Viene meno ai principi di lealtà e correttezza professionale l’avvocato che utilizza e restituisce solo in parte una somma di danaro, ricevuta anticipatamente da un terzo per il pagamento dell’imposta di registro su un decreto ingiuntivo non concesso (nel caso di specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 5 luglio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Landriscina), sentenza del 29 maggio 1993, n. 87
Chiavi di ricerca:
- numero: 87
- anno: 1993
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
- numero: 87
- anno: 1993
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 1
- Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di restituzione di somme ricevute – Sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Landriscina Vito), sentenza n. 87 del 29 Maggio 1993
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 29 Maggio 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 05 Luglio 1991 (sospensione)
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