Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Cura del mandato condizionata al versamento di acconti e fondi spese – Revoca del mandato defensionale – Successivo svolgimento di attività defensionale – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, ricevuto il mandato, dopo aver espletato le prime attività e adempimenti, attraverso un proprio comportamento omissivo determini la cancellazione della causa dal ruolo, subordinando la cura del mandato ricevuto al versamento di acconti o fondi spese; e successivamente prosegua nello svolgimento dell’attività, notificando un atto di riassunzione, pur dopo la revoca del mandato professionale (nella specie la sanzione è stata ridotta alla censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Caddeo), sentenza del 9 aprile 1996, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 09 Aprile 1996 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Luglio 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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