Qualora il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori, prima dell’apertura del procedimento disciplinare a carico di un proprio iscritto, inviti il medesimo a fornire chiarimenti circa determinati fatti, la mancata ottemperanza del professionista configura illecito disciplinare, evidenziando nel contempo, scarso senso di responsabilità e lesione al prestigio del Consiglio dell’Ordine. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 24 marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Rossi), sentenza del 13 luglio 1994, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 13 Luglio 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Marzo 1993
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