È censurabile disciplinarmente l’avvocato che viola il dovere di dire la verità nei rapporti e nei confronti del consiglio dell’ordine di appartenenza. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 13 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 4 luglio 1995, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 04 Luglio 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 13 Aprile 1989
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