Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Dovere di verità – Violazione – Illecito deontologico – Sussiste.

È censurabile disciplinarmente l’avvocato che viola il dovere di dire la verità nei rapporti e nei confronti del consiglio dell’ordine di appartenenza. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 13 aprile 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 4 luglio 1995, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 04 Luglio 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 13 Aprile 1989
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment