Il professionista che con atteggiamento puntiglioso e quasi arrogante pretenda che un collega, cui era stata demandata la vigilanza circa l’espletamento della pratica professionale, gli certifichi la presenza in udienze tenutesi nei giorni precedenti ed in cui non era stato effettuato il controllo, che faccia seguire a tale pretesa un’accesa discussione in pubblica udienza, con toni concitati a tal punto da indurre altri avvocati presenti ad intervenire per porre rimedio alla situazione, tiene un comportamento contrario ai principi di dignità e docoro professionali. Nella fattispecie la sanzione è stata contenuta nell’avvertimento in considerazione del fatto che il professionista si trovava agli inizi della professione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 18 marzo 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. LA VOLPE), sentenza del 23 luglio 1990, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 23 Luglio 1990 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 18 Marzo 1989 (avvertimento)
0 Comment