Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà – Prosecuzione e conclusione del giudizio nonostante l’intervenuta comunicazione con il collega di controparte di abbandonare il giudizio per intervenuto accordo – Illecito deontologico.

Commette infrazione disciplinare, punibile con la sanzione della censura, l’avvocato che, nonostante la comunicazione intervenuta con l’avvocato della controparte con cui si dava atto delle istruzioni impartite dai rispettivi clienti di voler abbandonare la causa ai sensi dell’art. 309 c.p.c., prosegua nel giudizio fino alla sentenza definitiva senza avvertire il collega. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 17 maggio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Torre), sentenza del 18 marzo 1993, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 18 Marzo 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 17 Maggio 1991
Giurisprudenza CNF

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