L’art. 23 del codice deontologico adottato dal Consiglio dell’Ordine di Castrovillari (le cui norme hanno mero valore di consilia e non di praecepta), che impone all’avvocato, che voglia agire giudizialmente contro un collega, l’obbligo di tentare preventivamente un’equa conciliazione, non può essere esteso al caso del professionista che si accinge a stare in giudizio contro un collega, non personalmente, ma per conto e nell’interesse di un cliente. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Castrovillari, 26 marzo 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 6 novembre 1993, n. 127
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 06 Novembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 26 Marzo 1992
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