L’avvocato che, nel riconsegnare al locatore la stanza occupata, abbia asportato mobili di proprietà esclusiva (un tavolo e delle sedie) e che abbia disdetto una utenza telefonica a lui intestata, senza cagionare con il proprio comportamento un grave nocumento all’attività professionale degli avvocati che continuano ad operare nello studio, non viola le norme deontologiche dettate in tema di rapporti di colleganza. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 12 marzo 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Mazzarolli), sentenza del 29 luglio 1994, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 29 Luglio 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Marzo 1992
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