Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Richiesta di compenso otto volte superiore a quello previsto da tariffa – Illecito deontologico – Sussiste – Circostanze attenuanti – Avvertimento.

Il professionista che richieda quale compenso per l’attività professionale prestata un compenso di circa otto volte superiore a quello spettantegli per tariffa tiene un comportamento lesivo della dignità e del prestigio della classe forense che vede realizzati, nelle tariffe professionali, un rimedio alle esosità ed un riconoscimento dell’attività effettivamente prestata. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento in considerazione della scarsa esperienza professionale della parte interessata e dei suoi buoni precedenti. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 febbraio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di PALMA), sentenza del 21 aprile 1990, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 21 Aprile 1990 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Febbraio 1989
Giurisprudenza CNF

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