Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti e con i colleghi – Pretesa compensazione da parte del procuratore domiciliatario di somme incassate per conto del cliente con crediti per compensi procuratori relativi a pratiche di altri clienti – Falsificazione della firma del cliente ed altri addebiti – Illecito deontologico – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro.

Il procuratore domiciliatario che trattenga una somma dovuta al cliente pretendendo di compensarla con altri crediti per altre pratiche rimessegli dallo stesso dominus, che giunga a falsificare la firma del cliente per poter incassare un vaglia a favore di quest’ultimo e che infine ometta di restituire un fondo spese, tiene un comportamento gravemente lesivo dei doveri che incombono al professionista e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Como, 16 gennaio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. LA VOLPE), sentenza del 8 giugno 1990, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 08 Giugno 1990 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 16 Gennaio 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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