Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Sistematico superamento del massimo di tariffa nella redazione delle parcelle – Illecito deontologico – Sussiste.

Il professionista che in via sistematica superi il massimo di tariffa nella redazione delle parcelle, sia pure in progetti di fatture, pone in essere un comportamento incompatibile con quel dovere di probità professionale che l’avvocato è tenuto ad osservare nei rapporti con i clienti e con i terzi in relazione al pagamento delle proprie parcelle. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Parma, 31 marzo 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. Di LAURO), sentenza del 23 luglio 1990, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 23 Luglio 1990 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 31 Marzo 1989
Giurisprudenza CNF

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