Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di frasi ingiuriose verso collega – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza in materia disciplinare.

Il professionista che faccia uso di espressioni ingiuriose nei riguardi di collega, in presenza di più persone, tiene un comportamento lesivo della dignità e del decoro professionali. Né vale sostenere che il contegno irriguardoso sia stato provocato dal comportamento dell’avversario. In materia disciplinare la punibilità non viene esclusa dalla provocazione. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 16 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 10 agosto 1992, n. 97

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 10 Agosto 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 16 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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