Il professionista che ometta di dare riscontro a richieste di chiarimenti e informazioni, pervenutegli da clienti e dal Consiglio dell’Ordine, tiene una condotta non conforme ai principi di correttezza che regolano lo svolgimento dell’attività forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Novara, 10 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 27 giugno 1992, n. 93
Chiavi di ricerca:
- numero: 93
- anno: 1992
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
- numero: 93
- anno: 1992
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 1
- Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con i clienti e il Consiglio dell’Ordine – Dovere di correttezza – Omesso riscontro a richieste di chiarimenti e informazioni inoltrate da clienti e dal Consiglio dell’Ordine – Avvertimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Diego Mario), sentenza n. 93 del 27 Giugno 1992
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 27 Giugno 1992 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 10 Aprile 1991 (avvertimento)
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