Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e correttezza – Rapporti con i clienti – Omessa consegna al cliente di somme riscosse nel suo interesse – Omessa informativa ed altri illeciti – Sospensione – Aggravanti.

È riprovevole, oltre che penalmente rilevante, la condotta tenuta dal professionista che ometta di consegnare tempestivamente alla cliente somme riscosse nel suo interesse, che non abbia informato la stessa dell’esito della causa e dell’avvenuta riscossione della suddetta somma. (Tale comportamento, in aperta violazione dei principi di probità e correttezza professionale, è stata sanzionata, in presenza anche di altri illeciti e precedenti disciplinari, con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ragusa, 11 giugno 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), sentenza del 27 novembre 1990, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 27 Novembre 1990 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 11 Giugno 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment