Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Uso del titolo di professione senza precisazione che si tratta di materie non giuridiche.

Il professionista può fregiarsi di un titolo a cui ha diritto, ma è contrario al dovere di chiarezza e lealtà non fare menzione che il titolo di professore si riferisce all’insegnamento di materie diverse da quelle giuridiche, determinando il pericolo di induzione in errore di terzi. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 16 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 10 agosto 1992, n. 97

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 10 Agosto 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 16 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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