Frasi sconvenienti ed offensive del prestigio del collega avversario scritte da un professionista in atti giudiziali non si addicono ad un leale contraddittorio fra due parti avverse in un processo. Il difensore infatti deve manifestare le proprie argomentazioni difensive, ma astenersi dal giungere a divagazioni rivolte alla persona dell’avversario, in carenza oltretutto di connessione con le domande ed eccezioni proposte in causa. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 18 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliani), sentenza del 27 novembre 1990, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 27 Novembre 1990 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Gennaio 1989 (avvertimento)
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