Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non è ispirata ad un animus iniuriandi e non lede il prestigio e il decoro dell’Ordine, la condotta dell’avvocato che qualifica in un atto giudiziario un collega “legale, sedicente avvocato”, quando l’espressione miri esclusivamente a rappresentare un illegittimo comportamento tenuto dal collega per quanto riguarda la qualifica professionale vantata (nella specie l’espressione era riferita ad un soggetto iscritto all’albo come procuratore, che aveva utilizzato il titolo di avvocato in una lettera spedita ad alcuni clienti del ricorrente). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Viterbo, 23 settembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 13 aprile 1993, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 13 Aprile 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 23 Settembre 1991
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment