L’avvocato che accetti dal cliente il mandato di depositare ricorso per divorzio con relativo fondo spese e vi provveda soltanto ad oltre cinque mesi di distanza e su sollecito del cliente, che non interponga tempestivamente opposizione a decreto ingiuntivo lasciando divenire esecutivo il titolo, che trattenga illegittimamente i fascicoli di causa affidatigli, in attesa della liquidazione delle sue spettanze, che non si presenti a rendere giustificazioni avanti il Consigliodell’Ordine, tiene un comportamento certamente non conforme agli obblighi di diligenza, correttezza e lealtà ai quali deve costantemente uniformarsi la condotta del professionista forense e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 settembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CAGNANI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 10 Gennaio 1989 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Settembre 1987 (sospensione)
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