Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Elezione del Presidente del Consiglio dell’Ordine – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Successiva rinuncia al ricorso – Dichiarazione di non luogo a deliberare.

Qualora il ricorrente, che ha impugnato avanti il Consiglio Nazionale Forense l’elezione del Presidente del Consiglio dell’Ordine, inoltri regolare atto di rinuncia all’impugnazione prima della data della discussione, il Consiglio deve dichiarare il non luogo a deliberare per cessazione della materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare contro elezione del Presidente del Consiglio Ordine Bologna, 6 febbraio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 12 maggio 1993, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 12 Maggio 1993 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 06 Febbraio 1992
Giurisprudenza CNF

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