Autore: admin

  • Impugnazione al CNF: il requisito dell’autosufficienza

    Chi intenda appellare la decisione disciplinare del Consiglio territoriale ha l’onere, a pena di inammissibilità del gravame, di a) indicare i passi della decisione non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e le omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado; c) esporre, sulla scorta di essi, un ragionato progetto alternativo di decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 13 luglio 2017, n. 100

  • Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ente, secondo il nuovo Ordinamento forense

    Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 19 L. n. 247/2012, è necessario che l’attività professionale sia svolta presso un “ente pubblico”, oppure un soggetto di diritto privato a capitale totalmente o prevalentemente pubblico purché costituito dalla trasformazione di un ente pubblico (c.d. privatizzazione), dovendo infatti ritenersi superata la nozione allargata di P.A. formatasi nella previgente disciplina ordinamentale in tema di c.d. “istituzione pubblica”, che ricorreva anche allorquando le quote od azioni di una società ab origine di diritto privato fossero comunque possedute prevalentemente o esclusivamente da un ente pubblico per la gestione di un servizio offerto dall’ente stesso (Nel caso di specie, il COA aveva respinto la domanda di iscrizione nell’Elenco Speciale Addetti agli uffici legali degli enti pubblici, poiché l’ufficio legale del richiedente si trovava presso una società per azioni costituita ab origine come soggetto di diritto privato, con partecipazione pubblica prevalentemente mediata da soggetti di diritto privato a loro volta partecipati da capitale pubblico. La delibera veniva impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima e su conforme parere del Procuratore Generale, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 94

  • Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ufficio legale dell’ente

    Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 19 L. n. 247/2012, è necessario che l’ufficio legale dell’ente pubblico costituisca un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti esercitino esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 94

  • Incompatibilità professionale: lavoro subordinato ed avvocati dipendenti pubblici

    L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici. Tale eccezione è insuscettibile di applicazione analogica e presuppone: 1) che l’attività professionale sia svolta presso un “ente pubblico” oppure un soggetto di diritto privato a capitale totalmente o prevalentemente pubblico purché costituito dalla trasformazione di un ente pubblico (c.d. privatizzazione), dovendo infatti ritenersi superata la nozione allargata di P.A. formatasi nella previgente disciplina ordinamentale in tema di c.d. “istituzione pubblica”; 2) che l’ufficio legale costituisca un’unità organica autonoma dell’ente pubblico e che gli avvocati ad esso addetti esercitino esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 94

  • Avvocati Stabiliti: trasferirsi all’estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto

    Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu` favorevole e faccia quindi ritorno nello Stato membro di cui e` cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e` stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 13 luglio 2017, n. 97

  • Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale

    L’art. 22 D.Lgs. n. 206/2007 non ha implicitamente abrogato il meccanismo di dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001, sicché per l’accesso alla professione di avvocato all’esito di un periodo di stabilimento resta ferma – pur dopo il 2007 – la doppia via dell’integrazione all’esito del superamento della prova attitudinale, e dell’integrazione a seguito di dispensa dalla prova medesima (Nel caso di specie, la Procura Generale aveva impugnato la delibera con la quale il COA aveva dispensato un Abogado dalla prova attitudinale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 13 luglio 2017, n. 97

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 13 luglio 2017, n. 95

  • Domanda di iscrizione all’albo: il preavviso di rigetto circoscrive l’eventuale diniego definitivo

    E’ illegittimo, per violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo o al registro la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza stessa. In particolare, anche se non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo il COA ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, le quali presuppongono infatti una ulteriore comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 17 della L. 247/2012, affinché egli possa prendere posizione anche su tali questioni (Nel caso di specie, un abogado richiedeva l’iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti. Ritenendo di dover respingere la domanda per mancanza di effettività dell’esercizio della professione nel Paese di origine, il COA invitava preliminarmente l’abogado a formulare proprie osservazioni in merito. Nel corso del relativo procedimento amministrativo, il COA accertava altresì che l’abogado svolgeva attività di imprenditore commerciale e quindi versava in condizione di incompatibilità, peraltro dallo stesso non dichiarata in sede di autocertificazione. Senza ulteriori comunicazioni in merito, il COA rigettava quindi la domanda, con delibera che veniva infine impugnata dall’abogado avanti al Consiglio Nazionale Forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, nel contempo rimettendo gli atti al COA per ogni ulteriore determinazione in proposito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 13 luglio 2017, n. 93

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva respinto la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 13 luglio 2017, n. 92

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91