Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme: essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.
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Procedimento disciplinare: la funzione del Consigliere relatore della decisione
Nell’ambito del procedimento disciplinare, la designazione del relatore, ed il suo onere di redigere la delibera conclusiva, hanno lo scopo di organizzare l’attività dell’ente e non di attribuirgli particolari poteri di orientare le scelte dell’organo. Tant’è che la decisione finale deve essere sottoscritta unicamente dal Presidente e dal Segretario d’udienza.
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Procedimento disciplinare e astensione o ricusazione del Consigliere che sia stato difensore dell’esponente
Non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c.) la mera circostanza che il Consigliere assista, in giudizi civili e penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato.
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Nella fase pre-procedimentale non opera la disciplina in tema di astensione e ricusazione
Qualsiasi attività svolta dal Consiglio territoriale attraverso i propri componenti nella fase di indagine anteriore e propedeutica all’instaurazione del procedimento disciplinare (che trova il suo momento iniziale nell’attività prevista e disciplinata dall’art. 47 del r.d. 22/1/1934 n. 37) deve ricondursi ad una vera e propria azione amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex artt. 51 e 52 c.p.c., relative all’obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione.
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Radiazione per l’avvocato che dolosamente richieda al debitore pagamenti (per milioni di euro) già adempiuti
Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 codice previgente), tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo forense, il comportamento dell’avvocato che -in esecuzione di un medesimo disegno criminoso- promuova numerose azioni esecutive su titoli già adempiuti, approfittando della fiducia (malriposta) del debitore, così indotto a pagare somme non dovute per diversi milioni di euro (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il pagamento di numerosi debiti già soddisfatti, adducendo a propria asserita discolpa il fatto che debitore avrebbe dovuto accorgersene e quindi rifiutare la richiesta truffaldina. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della radiazione).
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Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte
Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva concesso all’esponente di partecipare alle udienze del procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rilevato l’irritualità della procedura, respingendo nel contempo l’eccezione di nullità della relativa decisione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84. -
Esclusa la sospensione del procedimento disciplinare in presenza di procedimento penale contro ignoti
La sospensione del procedimento disciplinare per contestuale pendenza di procedimento penale presuppone un’identità sia oggettiva sia soggettiva, ovvero: occorre che i due procedimenti abbiano ad oggetto i medesimi i fatti, e che questi siano contestati ai medesimi soggetti. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del procedimento disciplinare over risulti l’apertura di un “modello 44”, che è un registro delle notizie di reato a carico di persone ignote o, comunque, di notizie per le quali il pubblico ministero, nel momento in cui ordina l’iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso.
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Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato
Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l’eventuale giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato, in quanti i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l’uno diretto ad accertare nella condotta dell’iscritto la violazione id regole deontologiche e l’altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti.
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Gratuito patrocinio e compenso per l’attività stragiudiziale non propedeutica ad un instaurando giudizio
E’ legittima la richiesta di compenso direttamente al cliente da parte dell’avvocato per l’attività stragiudiziale prestata, ancorché in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per una sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che, in forza della disciplina posta dal D.P.R. n. 115/02, l’attività professionale di natura stragiudiziale che non sia propedeutica ad un instaurando giudizio non può essere richiesta allo Stato, ma resta a carico del cliente nel cui interesse è svolta.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 210, confermata in sede di Legittimità da Cass. SS.UU., sent. n. 9529/2013. -
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.