La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal registro dei praticanti Avvocati).
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L’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.
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La Cassazione non giudica il merito delle valutazioni deontologiche del giudice disciplinare
Le Sezioni Unite non possono sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni – sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9910 del 18 aprile 2018
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La doppia iscrizione nel registro disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem
Il principio del ne bis in idem, secondo cui non si può essere giudicati due volte per un medesimo fatto (seppur diversamente qualificato), può invocarsi solo in presenza di un precedente giudizio che sia terminato e giunto a decisione idonea al giudicato, sicché non può sussistere bis in idem nel caso di doppia iscrizione nel registro disciplinare, in quanto di per sè irrilevante ove non determini una doppia decisione (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni – sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9910 del 18 aprile 2018
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Nuovo ordinamento forense e favor rei: il regime intertemporale non si applica al richiamo verbale
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, non riguarda il richiamo verbale di cui all’art. 52, lett. b) L.P.F., che non è sanzione disciplinare, sicché resta in tal caso operante il criterio generale dell’irretroattività della norma più favorevole (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto di commutare in richiamo verbale la sanzione disciplinare dell’avvertimento irrogatagli dal COA di appartenenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
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L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi
Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto dall’incolpato- era stato proposto da avvocato non Cassazionista, nonché in forza della procura alle liti rilasciata per il procedimento disciplinare celebrato dinanzi al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 256
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I (tassativi) casi di astensione obbligatoria del giudice ex art. 51 c.p.c. sono applicabili anche al processo disciplinare
I casi di astensione obbligatoria del giudice di cui all’art. 51 c.p.c., applicabili anche al processo disciplinare, sono di stretta interpretazione in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge.
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Il termine per la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.