Autore: admin

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione

    Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del CNF).

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018

  • Elezioni al Consiglio dell’Ordine: il limite del doppio mandato non opera retroattivamente

    La nuova normativa di cui al combinato disposto degli art. 3, comma 3 (che per la prima volta ha introdotto la ineleggibilità per pregresso mandato), e art. 17, comma 3 l.n. 113/2017 (che disciplina il regime transitorio della legge n. 113/2017), non può che interpretarsi nel senso che la regola della ineleggibilità si applica ai due mandati successivi consecutivi svolti successivamente alla sua entrata in vigore (Nel caso di specie, era stato proposto reclamo avverso l’elezione di un Consigliere che già aveva ricoperto due mandati, ma prima dell’entrata in vigore del Nuovo ordinamento forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza del 21 giugno 2018, n. 80

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 30 novembre 2015, n. 187.

  • Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo

    Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico, giacché allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza del 21 giugno 2018, n. 80

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Panuccio), sentenza del 26 luglio 1996, n. 99.

  • La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo

    In applicazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, non può essere adottato alcun valido provvedimento da parte del C.O.A. in materia di Cancellazione dall’Albo (ed in particolar modo nel caso di procedimenti di cancellazione per avvenuto accertamento dell’originaria insussistenza del titolo esibito per l’iscrizione) sia assenza di una specifica e precisa comunicazione da parte dell’Organo Istituzionale all’iscritto che è suo diritto esser sentito e sia in assenza dell’audizione del diretto interessato qualora questi ne abbia fatto formale ed esplicita richiesta. Pertanto, il provvedimento di cancellazione dall’albo, adottato in assenza di audizione del diretto interessato che ne abbia fatto formale ed espressa richiesta, è affetto da nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio e quindi per violazione del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 13.

  • CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione

    La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti e 33 i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 78

    NOTA:
    Esattamente in termini, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017, nonché in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014.

  • Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante

    L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 78

  • Sull’istanza di ricusazione al CNF decide il CNF stesso

    In tema di procedimento avanti al Consiglio Nazionale Forense, sull’istanza di ricusazione di uno o più componenti del Collegio decide il CNF stesso, senza alcuna sospensione del giudizio (artt. 37, 64 L. n. 247/2012, art. 49 RDL n. 1578/1933).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 78

  • I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 21 giugno 2018, n. 75

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018