L’esponente o denunciante non è legittimato a proporre ricorso avverso le deliberazioni in sede disciplinare del Consiglio territoriale, sicché tale eventuale impugnazione deve dichiararsi inammissibile.
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie in alcuni uffici del circondario – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici del circondario – Ammissibilità.
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie presso alcuni uffici – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici – Ammissibilità – Incompatibilità – Non sussiste.
Lo svolgimento di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o per gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
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Avvocato – Tenuta albi – Avvocato V.P.O. – Attività professionale svolta presso l’ambito territoriale interdetto – Onere della prova a carico del C.d.O..
La prova di non esercitare o di non aver esercitato la professione entro l’ambito territoriale interdetto, e quindi in situazione di incompatibilità, non spetta al professionista nominato vice procuratore onorario, ma all’ordine professionale presso il cui albo lo stesso è iscritto a cui compete vigilare sul rispetto delle norme che sanciscono l’incompatibilità e procedere amministrativamente o disciplinarmente ove le stesse risultino violate. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
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Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti
L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista si era fatto consegnare dal cliente una notevole somma, motivando tale richiesta con la necessità -in realtà insussistente- di costituire un fondo cauzionale finalizzato a definire potenziali procedimenti tributari con l’Agenzia delle Entrate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
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Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente (nella specie, dallo stesso dichiarata a verbale nel corso dell’udienza), determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del C.d.O.
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Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta morte del professionista istante comporta la cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonché della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 99
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213, nonché Cassazione Civile, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. MENICHINO G- P.M. SGROI V (CONF). -
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se la funzione di liquidatore di una società di capitali sia incompatibile con la professione di avvocato, ciò in quanto l’art. 18 della legge n. 247/2012 “non annovera il liquidatore fra i soggetti incompatibili”.
Occorre premettere che, a parere della Commissione, il quesito va inteso come riferito alla figura del liquidatore non giudiziale, giacché le funzioni del liquidatore giudiziale rientrano tra quelle tipiche dell’avvocato.
La Commissione osserva che le norme civilistiche in vigore al riguardo prevedono che, all’atto della messa in liquidazione, vengano dettati i criteri in base ai quali la liquidazione dovrà svolgersi, con riferimento alla cessione dell’azienda o di rami della medesima, ovvero a singoli beni ed anche all’eventuale esercizio provvisorio dell’azienda stessa o di suoi rami (artt. 2484 e 2487 c.c.). Nel rispetto dei succitati criteri, il liquidatore, poi, potrà svolgere ogni atto utile alla liquidazione della società (art. 2489 c.c.).
Risulta pertanto evidente, per quanto sopra, che il liquidatore di una società di capitali è chiamato a svolgere un’attività sia commerciale che, eventualmente, di impresa tale da impedirgli, ai sensi dell’art. 18, lett. b), legge n. 247/2012, di svolgere contemporaneamente la professione di avvocato.Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 71
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Giurisdizione esclusiva del C.N.F. – Pendenza di decisione al Consiglio di stato – Irrilevanza.
Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 383