Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc; inoltre, l’eventuale procura rilasciata per il procedimento davanti al Consiglio territoriale, organo amministrativo, vale solo ed esclusivamente per detto procedimento, non potendosi estendere gli effetti di tale procura ad un procedimento quale quello davanti al CNF, che ha invece carattere giurisdizionale.
Autore: admin
-
La cancellazione dall’albo professionale di una pluralità di iscritti in identiche condizioni non richiede una delibera personalizzata per ciascuno di essi
Il provvedimento adottato dall’Ordine professionale nei confronti di una pluralità di soggetti, che si trovino tutti nella medesima condizione, non richiede alcuna particolare “personalizzazione” nei confronti di ciascuno di essi, apparendo anzi tale uniformità idonea a garantire trasparenza e certezza di parità di trattamento tra i destinatari medesimi del provvedimento stesso (Nel caso di specie, il COA aveva deliberato la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo di tutti gli “avocat” che versavano in identica carenza di presupposti soggettivi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 32
-
Il compenso irrisorio mortifica la funzione della professione forense
L’onerosità costituisce una componente necessaria dell’incarico difensivo dell’avvocato, giacché il compenso concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà e l’indipendenza della funzione forense. Conseguentemente, l’accettazione di un incarico professionale comportante un compenso onnicomprensivo irrisorio mortifica la funzione stessa della professione forense, trattandosi di comportamento lesivo del decoro e della dignità che devono caratterizzare le attività dell’avvocato.
-
La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
-
La cancellazione dall’albo professionale di una pluralità di iscritti in identiche condizioni non richiede una delibera personalizzata per ciascuno di essi
Il provvedimento adottato dall’Ordine professionale nei confronti di una pluralità di soggetti, che si trovino tutti nella medesima condizione, non richiede alcuna particolare “personalizzazione” nei confronti di ciascuno di essi, apparendo anzi tale uniformità idonea a garantire trasparenza e certezza di parità di trattamento tra i destinatari medesimi del provvedimento stesso (Nel caso di specie, il COA aveva deliberato la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo di tutti gli “avocat” che versavano in identica carenza di presupposti soggettivi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 21
-
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
-
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9
-
La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo
In tema di cancellazione dall’albo degli avvocati di natura amministrativa e non disciplinare, la normativa di cui all’art. 17 L. 247/2012 (già art. 37, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45) deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241/1990), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale. Conseguentemente, detta cancellazione non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 13
-
L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)
Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.
-
Escluso il diritto a mantenere l’iscrizione all’albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge
La cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione all’albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l’iscrizione stessa (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 21