Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in grado d’appello retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Natura di ricorso gerarchico – Natura di ricorso gerarchico improprio – Non sussiste – Natura giurisdizionale del reclamo.
I consigli dell’ordine sono enti autonomi e autarchici rispetto al C.N.F. e pertanto i ricorsi a quest’ultimo organo avverso i provvedimenti del C.d.O. di diniego del certificato di compiuta pratica non possono essere considerati gerarchici, in quanto non vi è tra i due organi vincolo di subordinazione né identità di competenze, né possono essere considerati gerarchici impropri, perché il C.N.F. non adotta una decisione di tipo eliminatorio, ma può decidere nel merito, ove ritenga di accogliere il reclamo. Pertanto in analogia con la competenza e la natura delle decisioni del C.N.F. la decisione relativa al certificato di compiuta pratica deve considerarsi a carattere giurisdizionale, sia per il termine normativo che parlando di “reclamo” presenta analogie con il reclamo elettorale, (la cui decisione viene considerata di natura giurisdizionale dalla stessa corte di cassazione), sia perché la statuizione del C.N.F. incide su una posizione soggettiva del reclamante. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile- 6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 settembre 2003, n. 262
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La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
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La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere
La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere non comporta la nullità dell’atto, ma semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse qualora sia tempestivo o correttamente indirizzato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, dichiarandola infondata e comunque inammissibile, avendo il ricorrente proposto tempestiva impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 76
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
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Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC
Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 4 novembre 2016
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Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC
Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha rigettato l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato per difetto di fumus boni juris).
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6464 del 4 aprile 2016
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La revoca del provvedimento cautelare impugnato NON determina EX SE la cessazione della materia del contendere
La revoca del provvedimento cautelare impugnato non determina, ex se, la cessazione della materia del contendere, ove il ricorrente insista per l’esame dell’impugnazione alla luce di un suo permanente interesse, che in astratto non potrebbe essere comunque escluso, alla riforma della decisione cautelare impugnata (Nel caso di specie, l’estinzione del processo è stata pronunciata solo a seguito della rinuncia al ricorso).
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Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario
Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu` favorevole e faccia subito ritorno nello Stato membro di cui e` cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e` stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 1
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145. -
Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 405, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 404, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 403.