La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
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La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221.
Cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR. -
Procedimento disciplinare e difese conclusive dell’incolpato
Nel procedimento disciplinare avanti al C.O.A., avente natura amministrativa, non si applica l’art. 111 Cost. (con i correlati enunciati principi del giusto processo, pertinenti peraltro alle sole attività giurisdizionali) quanto piuttosto l’art. 97 I c. della Costituzione secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Non comporta pertanto alcuna nullità, per asserita violazione dell’art. 50 R.D. 37/34, la circostanza che in sede di dibattimento non sia stata data la parola per ultimi all’incolpato ed al suo difensore (Nel caso di specie, in applicazione del principioo di cui in massima, il CNF -rilevata l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 59, lett. H, L. n. 247/2012- ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147. -
Incensurabile in Cassazione l’adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, cosicché la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione.
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Virgilo), SS.UU, sentenza n. 24282 del 14 novembre 2014
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La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice
L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014
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L’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Grimaldi), sentenza del 31 luglio 2018, n. 87
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L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo → (ora, art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo →), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
NOTA:
In senso conforme, con specifico riferimento al ritardo della fatturazione, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 8 giugno 2013, n. 96, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 settembre 1999, n. 133. -
La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
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Il COA di Firenze ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: Si chiede di sapere se l’Avvocato Italiano che esercita le funzioni di “Giurista Assistente” presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sulla base del contratto che si allega in forma anonima, possa ottenere la Sospensione Volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20 comma 2 della legge professionale forense, con relativa annotazione sull’albo, ferma restando la validità dell’iscrizione in corso, ma con l’esonero degli obblighi formativi.
La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all’albo può “sempre” chiedere la sospensione dall’esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa.
Pertanto, un avvocato italiano, esercente le funzioni di “giurista Assistente” presso la Corte Edu, può richiedere ed ottenere la sospensione dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge 247/2012.
Per quanto attiene la seconda parte del quesito, l’art. 11, comma 2, della legge n. 247/2012 rubricato “formazione continua” elenca specificamente i casi in cui un avvocato è esonerato dall’obbligo formativo limitando, per quel che qui interessa, l’esenzione dal predetto obbligo ai soli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge professionale, e limitatamente al periodo del loro mandato (sospensione obbligatoria).
Pertanto, l’avvocato iscritto all’Albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 20 rimane assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista alcuna esenzione (cfr., per tutti, il parere n. 24/2014 di questa Commissione).Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 65