Autore: admin

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 7 novembre 2016

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 6463 del 04 luglio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 336

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 24 settembre 2015, n. 154

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 198

  • La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

    L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 315, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 215, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2013, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.

  • Quesito del COA di Arezzo in riferimento al D.lgs. 30.01.2015 n. 6, recante il riordino della disciplina della difesa d’ufficio ex art. 16 L. 247/12

    Il COA di Arezzo ha formulato richiesta di parere sui seguenti quesiti:
    In riferimento al D.lgs. 30.01.2015 n. 6, recante il riordino della disciplina della difesa d’ufficio ex art. 16 L. 247/12, si chiede di chiarire se l’avvocato, già in possesso dei requisiti per l’inserimento nel relativo elenco in base alla normativa previgente, abbia maturato un diritto quesito e, quindi, abbia comunque titolo all’iscrizione, pur avendo presentato la domanda successivamente al 20.02.2015, data di entrata in vigore del D.lgs 6/2015. Il problema si pone in particolare con riferimento alla lettera dell’art. 1 del D.lgs 30/01/2015 n.6 laddove prescrive che l’inserimento nell’Elenco è disposto sulla base della “partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore con superamento di esame finale”.
    Invero, prosegue il COA richiedente, molti Colleghi hanno frequentato i corsi per difensore di ufficio tenuti secondo la precedente normativa e conseguito i relativi attestati, maturando, alla data del 20.02.2015, requisiti per l’iscrizione all’elenco dei difensori di ufficio.
    Si chiede, inoltre di indicare cosa si intenda per “idonea documentazione” atta a comprovare la esperienza nella materia penale richiesta invece dalla lettera b dell’art. 1 del D. lgs in commento unitamente alla iscrizione quinquennale.
    Ciò al fine di permettere ai Consigli degli ordini chiamati, ai sensi dell’art. 1 ter del D. Lgs 30.01.2015 n. 6, a esprimere un parere al CNF, di adottare valutazioni uniformi.
    In risposta al primo dei due quesiti proposti dal COA di Arezzo, soccorre l’art.12 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, approvato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 22 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale del CNF in data 10.06.2015 ed entrato in vigore il 10.07.2015, recante “norma transitoria sul percorso formativo e sull’esame di idoneità”.
    A mente della norma de qua “entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore di cui all’art 29 comma 1-bis lettera a) nella formulazione del testo previgente, può essere ammesso all’esame finale di cui all’art. 3 del presente regolamento qualora dimostri la frequenza di un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 – bis dell’art. 29 disp. att. c.p.p.
    Il suddetto esame di verifica finale di cui all’art. 3 dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo”.
    Da quanto sopra, emerge chiaramente che l’avvocato in possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio in base alla previgente normativa, ma che non ha provveduto all’iscrizione al predetto elenco nel termine previsto per l’entrata in vigore del D. Lgs. 6/2015 (ovvero 20.02.2015), non acquisisce il diritto quesito di iscrizione al predetto elenco.
    Diversamente, il succitato art. 12 richiede il superamento dell’esame di verifica finale, da sostenersi e superare entro e non oltre sei mesi dalla conclusione di un corso formativo integrativo in materia penale per un monte ore non inferiore a 30. Ciò solo nel caso in cui l’avvocato abbia partecipato negli ultimi tre anni ad un corso di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale per almeno 60 ore.
    Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia chiarire cosa debba intendersi per idonea documentazione atta a dimostrare la maturazione di esperienza da parte dell’iscritto in materia penale di cui all’art. 1, comma 1 bis, lett. b, D. Lgs. n. 6/2015, può ragionevolmente ritenersi che possa estendersi al requisito di cui all’art 1, comma 1 bis, lett. b del D. Lgs n. 6/2015 quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 1 quater, lett. b, della predetta normativa.
    Invero, all’art. 1, comma 1 quater, della norma di riferimento è previsto che, ai fini della permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto presso il CNF, oltre a non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento (lett. a), occorre che l’iscritto dimostri di aver coltivato un’esperienza continuativa nel settore penale. L’esercizio continuativo dell’attività di cui sopra può ritenersi dimostrato attraverso la partecipazione ad almeno dieci udienze camerali ovvero dibattimentali in un anno, con esclusione di quelle di mero rinvio.
    Analogamente, trattandosi anche nel caso di cui al comma 1 bis, lett. b, dell’art. 1 D. Lgs n. 6/2015 di dover provare una fattiva e persistente esperienza nel settore penale, si ritiene che il requisito di “adeguata documentazione” richiesta in tal caso possa definirsi soddisfatto mediante la prova di partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per ciascun anno con esclusione di quelle di mero rinvio.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 66

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 357

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 45