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  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico (Nel caso di specie, l’istruttoria disciplinare non aveva consentito di raggiungere una prova ragionevolmente certa con riferimento ad uno dei capi di incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 28 settembre 2016, n. 296.

  • Quattro quesiti dal COA di Cosenza

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza pone all’attenzione della Commissione quattro quesiti.
    Quesito n. 1
    Il COA chiede di sapere se i praticanti avvocati siano attualmente tenuti a frequentare, durante la pratica forense, i corsi di formazione previsti dall’art. 43 della Legge n. 247/2012.
    La risposta, come peraltro il Consiglio richiedente implicitamente adombra, va resa in termini negativi. Il Ministero della Giustizia, infatti, non ha ancora emanato il Regolamento che dovrà disciplinare lo svolgimento ed i contenuti dei corsi anzidetti, nel rispetto delle indicazioni recate dal comma 2 del succitato articolo.
    Quesito n. 2
    Il COA chiede se sia efficace la previsione recata dall’art. 41, comma 8, della vigente legge professionale, in forza della quale il tirocinio potrebbe anche essere svolto, contemporaneamente, presso due avvocati, qualora si possa presumere che la mole di lavoro di uno solo di essi non costituisca una sufficiente offerta formativa per il praticante.
    Al riguardo, la Commissione ricorda che, malgrado l’art. 48 legge n. 247/2012 abbia differito l’applicazione delle nuove norme regolatrici dell’iter di accesso all’esame di abilitazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 2 febbraio 2013 e pur essendo detto termine decorso, il Ministero non ha ancora emanato il D.M. recante il regolamento per lo svolgimento del tirocinio. Di conseguenza, trova applicazione, al riguardo, la disposizione transitoria recata dall’art. 65, comma 1, della nuova legge professionale, in forza della quale “Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”. A prescindere, peraltro, dal profilo dell’applicabilità dell’art. 41, restano valide prassi locali già in essere, volte a consentire al praticante il proficuo svolgimento del tirocinio anche attraverso la frequentazione di più di uno studio professionale.
    Quesito n. 3
    Il COA ha posto due interrogativi:
    a) Se l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati riservata agli avvocati stabiliti sia compatibile con l’eventuale, preesistente iscrizione del medesimo soggetto nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, con ogni conseguente effetto sullo ius postulandi del medesimo;
    b) Se sia legittima la cancellazione, dal relativo Registro, del praticante che viene iscritto nella Sezione speciale dell’Albo come avvocato stabilito.
    La Commissione si è già espressa su analogo quesito con il proprio parere n. 3/13, nel quale ha ritenuto che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo e nel Registro dei praticanti, ove beninteso, questi abbia i requisiti per esservi iscritto.
    Quesito n. 4
    Il COA chiede di sapere se l’addetto all’Ufficio Unità Organizzativa Gestione Ricorsi, che opera nelle sedi provinciali dell’INPS e viene stabilmente incaricato di rappresentare e difendere l’Istituto in materia di invalidità civile, possa essere iscritto negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da Enti pubblici, “sussistendone tutti i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale”. Al riguardo, il Consiglio richiama l’Art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Al riguardo, la Commissione osserva preliminarmente che il succitato comma 6 attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’INPS nei procedimenti giurisdizionali “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità”, con esclusione del giudizio di cassazione, a propri dipendenti. Con Circ. n. 132/2011, punto 3.1, l’INPS ha poi costituito l’Unità Organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, che opera “in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale”. L’Ufficio legale, oggetto del punto 3.2 della medesima circolare, è invece competente per “la gestione del contenzioso giudiziario” e fornisce all’anzidetta Unità organizzativa “le istruzioni e le direttive tecnico operative per la gestione degli adempimenti del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario”. Detto rapporto si articola all’interno dell’Ufficio, in quanto ad esso viene assegnato (commi 3 e 4 del punto 3.2) “anche il personale amministrativo già assegnato alla funzione di supporto all’attività legale a seguito della circolare n. 34/2010, nonché il personale dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari attualmente dedicato alle attività relative alla gestione del contenzioso giudiziario. Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio legale è incardinato nell’UO “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario.”.
    Deve pertanto ritenersi che l’Unità Organizzativa e l’Ufficio legale abbiano, in linea generale, competenze diverse e che il secondo si avvalga del lavoro di organizzazione amministrativa della prima. Detto principio subisce però, in forza di legge, la deroga introdotta dall’art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, richiamato in epigrafe, nel senso che la delega attribuita al funzionario INPS, affinché difenda quest’ultimo nei procedimenti giurisdizionali in tema di invalidità civile, etc., introduce una competenza di natura straordinaria.
    Purtuttavia, la deroga di legge non determina, ipso iure, l’inserimento del funzionario delegato nella pianta organica dell’Ufficio legale dell’ente, questi rimanendo incardinato nel proprio ufficio di appartenenza, salva restando la qualità di funzionario delegato alla rappresentanza processuale dell’Ente nei giudizi previsti dalla legge. Al riguardo, può anche essere richiamata la sentenza n. 21698 del 14.10.2014, con la quale la Suprema Corte ha affermato che “I funzionari delegati alla difesa processuale dell’INPS, nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità, acquisiscono tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione”. Dalla lettura della sentenza può desumersi, per quanto qui rileva, che l’assunzione della qualità di difensore resta strettamente limitata ai giudizi nei quali il funzionario abbia assunto la rappresentanza processuale in forza dell’art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Nel quadro di riferimento sopra rappresentato, la previsione recata dall’art. 23 della legge n. 247/2012, riguardante gli avvocati operanti nell’Ufficio legale dell’INPS, va letta con attenzione al fatto che l’UO fa parte dell’Ufficio legale. Il funzionario delegato avrà, quindi, titolo per essere iscritto nell’Elenco speciale previsto dall’art. 23 succitato, solo a condizione che siano realizzate tutte le previsioni del predetto art. 23 ivi compreso in particolare che, come prescrive il comma 1, ultimo periodo, della medesima norma, nel relativo contratto di lavoro di lavoro risulti “garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 67

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 323

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 17115 del 11 luglio 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Calabrò), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 202, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 1° giugno 2017, n. 67

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 14 luglio 2016, n. 205

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 10 maggio 2017, n. 57

  • Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC

    Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha rigettato  l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato per difetto di fumus boni juris).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6467 del 4 aprile 2016

  • La riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

    Il procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (art. 297 cpc), decorrente dal momento in cui il COA abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. E’ onere dell’incolpato, che eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, provare tale dies a quo.

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 11908 del 28 maggio 2014.
    Cfr. altresì Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Rordorf), SS.UU, ordinanza n. 12007 del 28 maggio 2014), secondo cui “in ordine all’applicabilità al procedimento disciplinare del termine di riassunzione previsto, a seguito di sospensione per pregiudizialità penale, dal citato art. 297, primo comma, si registrano nella giurisprudenza di questa corte affermazioni non del tutto collimanti“.
    Per l’inapplicabilità dell’art. 297 cpc al procedimento disciplinare, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Giorgi), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Stefenelli), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129.

  • L’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 settembre 2018, n. 98