Autore: admin

  • L’archiviazione del procedimento disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

    Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell’Ordine delibera di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di ne bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 161, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167; Consiglio Nazionale Forense 18 giugno 2010 n. 43.

  • I soggetti legittimati ad impugnare le decisioni disciplinari del CDD

    La legittimazione ad impugnare le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina spetta, nel caso di affermazione di responsabilità, all’incolpato e, per ogni decisione(*), al Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato stesso è iscritto, nonché al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Generale del Distretto della Corte di Appello ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione. Ne consegue che, anche nel nuovo quadro normativo, l’eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 109

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 18395 del 20 settembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015; Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015.

  • La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere

    La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere non comporta la nullità dell’atto, ma semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse qualora sia tempestivo o correttamente indirizzato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, dichiarandola infondata e comunque inammissibile, avendo il ricorrente proposto tempestiva impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 72

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 304

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha 56 RDL n. emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Legittimazione – Terzi privati cittadini – Inammissibilità del ricorso.

    La facoltà di impugnazione delle decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto davanti al Consiglio dell’Ordine, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l’intervento del P.G. Infatti, in sede disciplinare si contrappongono unicamente l’interesse dell’ordine a sanzionare i comportamenti deontologicamente censurabili dei suoi componenti e l’interesse del singolo avvocato a tutelare la propria sfera giuridica e la propria condizione di professionista; a ogni altro interesse non può essere riconosciuta alcuna rilevanza giuridica ed esso si configura quindi come un interesse di mero fatto. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 25 giugno 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), sentenza del 12 settembre 1994, n. 83

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Legittimazione – Terzi privati cittadini – Inammissibilità del ricorso.

    La facoltà di impugnazione delle decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto davanti al Consiglio dell’Ordine, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l’intervento del P.G. Infatti, in sede disciplinare si contrappongono unicamente l’interesse dell’ordine a sanzionare i comportamenti deontologicamente censurabili dei suoi componenti e l’interesse del singolo avvocato a tutelare la propria sfera giuridica e la propria condizione di professionista; a ogni altro interesse non può essere riconosciuta alcuna rilevanza giuridica ed esso si configura quindi come un interesse di mero fatto. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 25 giugno 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), sentenza del 12 settembre 1994, n. 77

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di sospensione cautelare – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Giudizio di mera legittimità – Impugnazione avente ad oggetto il merito della deliberazione – Inammissibilità.

    In materia di sospensione cautelare la competenza del Consiglio Nazionale Forense è di mera legittimità, nel senso cioè che il Consiglio è chiamato a stabilire se la decisione sia immune da vizi che potrebbero determinare annullamento sotto i profili della violazione di legge o dell’eccesso di potere, mentre resta inammissibile ogni sindacato di merito, non ammesso dalla legge. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 giugno 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 12 settembre 1994, n. 82

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229