Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie in alcuni uffici del circondario – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici del circondario – Ammissibilità.
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie in alcuni uffici del circondario – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici del circondario – Ammissibilità.
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie in alcuni uffici del circondario – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici del circondario – Ammissibilità.
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie in alcuni uffici del circondario – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici del circondario – Ammissibilità.
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 28 novembre 2003, n. 371
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie in alcuni uffici del circondario – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici del circondario – Ammissibilità.
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Giurisdizione esclusiva del C.N.F. – Pendenza di decisione al Consiglio di stato – Irrilevanza.
Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 395
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Giurisdizione esclusiva del C.N.F. – Pendenza di decisione al Consiglio di stato – Irrilevanza.
Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 393
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Giurisdizione esclusiva del C.N.F. – Pendenza di decisione al Consiglio di stato – Irrilevanza.
Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 394
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Giurisdizione esclusiva del C.N.F. – Pendenza di decisione al Consiglio di stato – Irrilevanza.
Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 392