La deliberazione del Consiglio territoriale destinata unicamente a sollecitare il pagamento dei contributi di iscrizione non versati, con contestuale assegnazione di termine per la regolarizzazione della posizione, costituisce mero atto endoprocedimentale privo di definitività, e in quanto tale non è autonomamente impugnabile con ricorso al CNF.
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Il corso da mediatore non rileva ai fini della formazione continua
La partecipazione ad un corso “per acquisire la qualità di mediatore” non assume rilievo ai fini dell’adempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale, non rientrando tale attività tra gli “eventi formativi” e le “attività formative” di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento CNF per la formazione continua 16 luglio 2014, n. 6.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116
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Le dimissioni delle segretarie non scriminano l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di asserita disorganizzazione amministrativa del proprio studio, conseguente al licenziamento contemporaneo delle segretarie, giacché tale circostanza non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 5 Regolamento CNF per la formazione continua 16 luglio 2014, n. 6 come motivo di dispensa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116
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Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116
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Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116
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L’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato
l Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 15 ottobre 2018, n. 115
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Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare
In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell’ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell’Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell’ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 15 ottobre 2018, n. 115
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Nullità della decisione disciplinare per vizio di notifica e rimessione degli atti al consiglio territoriale
L’annullamento, da parte del CNF, della sanzione disciplinare per errores in procedendo non comporta ex se l’assoluzione dell’incolpato, bensì la rimessione degli atti al Consiglio territoriale affinché, emendati i vizi della decisione, celebri nel merito il procedimento disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato -rimasto assente nel corso del procedimento disciplinare a suo carico- era stato sanzionato nonostante la notificazione del decreto di citazione non fosse stata eseguita regolarmente per mancanza dell’avviso di cui all’art. 139 cpc. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione, rimettendo gli atti al Consiglio territoriale a quo).
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Procedimento disciplinare: la citazione a comparire dell’incolpato è un presupposto indefettibile
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa.
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La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, quand’anche questa sia l’unica espressamente prevista (nella specie, ex art. 17 L. 247/2012).
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018.
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247), in materia di «procedimento disciplinare».
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.