Autore: admin

  • Il COA di Cagliari chiede se vi sia la conservazione in capo al C.O.A. di un margine valutativo, seppur minimo e nei limiti che seguono, sugli “esposti” disciplinari, posto che l’art. 50, comma 4 L.F., così recita: “(…) Quando è presentato un esposto o una denuncia ad un Consiglio dell’Ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio deve (…)”.

    L’art. 50 c. 4 L. 247/2012 ricollega l’insorgere dell’obbligo di trasmissione al C.D.D. (e quindi trasmettere immediatamente gli atti) al momento nel quale il C.O.A. “deve darne notizia all’iscritto” e non a quello successivo in cui pervengono le deduzioni difensive dell’incolpato. La frase ricompresa tra le virgole “invitandolo a” individua meramente l’obbligo per il C.O.A. di dare la notizia ma non pone alcuna scansione temporale per gli adempimenti successivi.
    Va sottolineato che, nel sistema delineato dalla legge, al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l’evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale (il che accadrebbe ove si consentisse al C.O.A. stesso di attendere la risposta dell’incolpato e di trattenere a sé il fascicolo il periodo di tempo ritenuto necessario anche oltre il termine di 20 giorni) sia nel merito (anche la valutazione della manifesta infondatezza è rimessa al “plenum” del C.D.D.).
    Nel nuovo ordinamento “il C.O.A. deve darne notizia all’iscritto” e (il verbo “deve” regge il periodo successivo) “quindi trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D. che è componente in via esclusiva”: ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare.
    Una situazione, per certi versi, speculare a quella che si verificava precedentemente ove fosse stato denunciato un consigliere del COA a giudicare il quale diveniva competente il COA distrettuale: non sussisteva alcuno spazio deliberativo per il COA di appartenenza del consigliere perché la “manifesta infondatezza e pretestuosità” non dovevano, e non potevano, essere valutate costituendo comunque un giudizio nel merito che presupponeva il sussistere della competenza.
    In coerenza con tali principi si pone il dato testuale del regolamento n. 2 che, in riferimento all’attività del COA, utilizza l’avverbio “immediatamente” o espressioni analoghe quali “immediata comunicazione” volendo significare come sul COA gravi un mero onere di comunicazione e di trasmissione.
    Per venire al caso teorico prospettato, deve osservarsi che alla luce della pacifica non negoziabilità dell’azione disciplinare, che viene esercitata non a tutela della parte denunciante ma dell’immagine della categoria, la conciliazione eventuale della vertenza può incidere esclusivamente sulla gravità della sanzione.
    Opinare diversamente comporterebbe l’attribuzione della titolarità-disponibilità dell’azione, che deve spetta all’ufficio, a chi non ne sia titolare.
    La risposta deve essere resa affermando che:
    – non costituisce facoltà del C.O.A. trattenere il fascicolo sino a che non siano pervenute le deduzioni difensive dell’incolpato poiché l’avverbio utilizzato dalla norma (art. 50 c. 4 L. 247/2012) pone un preciso obbligo di immediata trasmissione;
    – la pretestuosità dell’esposto o l’assenza nello stesso di connotati disciplinari, ancorché emergano ictu oculi, non possono costituire oggetto di valutazione da parte del C.O.A. essendo la decisione circa la manifesta infondatezza rimessa alla competenza funzionale del C.D.D.;
    – l’obbligo di trasmettere al C.D.D. permane comunque, prescindendo dalla conciliazione che sia intervenuta tra il segnalante e l’avvocato incolpato, essendo l’accordo (una sorta di remissione della querela) irrilevante ai fini della valutazione della fattispecie deontologica e potendo avere riflessi esclusivamente sulla misura dell’eventuale sanzione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 17 luglio 2015, n. 80

  • Quesito del COA di Lucca in tema di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti

    Il COA di Lucca chiede se nell’ipotesi di
    cittadini italiani che abbiano conseguito in Spagna il diploma di laurea in periodo successivo al 31.10.2011, e che, pur risultando iscritti ad un Ordine di Avvocati Spagnolo, non abbiano sostenuto, ovvero non siano in grado di dimostrare di avere sostenuto con esito positivo, l’esame di abilitazione alla professione di avvocato (la c.d. prueba de aptitud profesional) di cui all’art. 3 del Real Decreto 775/2011, attuativo in parte qua della Ley 34/2006 (Legge sulla disciplina di accesso alle professioni di avvocato e procuratore);
    cittadini UE di nazionalità diversa da quella spagnola, che, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Spagna anteriormente al 31.10.2011, si siano iscritti ad un ordine spagnolo solo a far tempo dal 31.10.2013, senza conseguire l’abilitazione alla professione e senza avere chiesto precedentemente l’iscrizione come abogado ad un Collegio di Avvocati Spagnolo
    il COA abbia il potere di rifiutare l’iscrizione, ritenendo indispensabile il superamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione in Spagna, o se tale tale valutazione sia ad esso inibita, essendo sufficiente che il richiedente dimostri di essere iscritto ad un Collegio di Avvocati Spagnolo.
    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 6 del D. Lgs. 96/2001, che ha recepito la direttiva 98/5 CE, prevede che:
    “1. Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
    2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine”.
    Il medesimo articolo, alla lettera c del comma 3 prevede che, tra i documenti da allegare alla domanda vi sia “b) l’attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva”.
    Ne consegue che l’iscrizione all’organizzazione professionale dello stato membro di origine è requisito sufficiente per l’accoglimento della domanda di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti, e che non è consentito ad un Consiglio dell’Ordine italiano sindacare il potere e le modalità di iscrizione di un Collegio di Avvocati spagnolo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 17 luglio 2015, n. 78

     

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228

  • La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere

    La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere non comporta la nullità dell’atto, ma semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse qualora sia tempestivo o correttamente indirizzato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, dichiarandola infondata e comunque inammissibile, avendo il ricorrente proposto tempestiva impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 37

  • Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 248

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221.
    Cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 87

    NOTA:
    In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014.

  • Tre quesiti del COA di Milano sull’esonero della prova attitudinale per l’Avvocato Stabilito

    Il COA di Milano chiede di sapere se:
    1. ai fini dell’esonero della prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 possa dirsi integrata la prova dello svolgimento effettiva, reale e regolare della professione da parte dell’Avvocato Stabilito mediante la produzione:
    di atti nel corpo dei quali non compaia il nome del richiedente;
    di dichiarazioni rilasciate
    a) da Avvocato con il quale l’Avvocato Stabilito non agisce d’intesa, ma che affermi che il richiedente ha collaborato in affiancamento assistendo alle udienze e redigendo atti;
    b) da Avvocato con il quale l’Avvocato stabilito agisce d’intesa, che affermi che il richiedente, pur non apparendo espressamente negli atti, ne ha curato la stesura e ha redatto pareri.
    2. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 nell’ipotesi in cui l’Avvocato Stabilito non provi di avere svolto attività giudiziale;
    3. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 all’Avvocato Stabilito che provi tramite l’esibizione di fatture e di diffide di avere svolto attività stragiudiziale.

    Le risposte ai quesiti posti necessitano di alcune premesse:
    1. In primo luogo, appare opportuno precisare che in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 96/2001 è necessario che l’avvocato stabilito agisca d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali, e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali.
    2. Ancora: l’art. 4, comma 2 del D. Lgs 96/2001 prevede che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

    Ne consegue che:

    1. ben può la domanda di esonero dalla prova attitudinale essere corredata da atti (giudiziali) che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, così come attestato dai due Avvocati che hanno rilasciato le dichiarazioni, risolvendosi detta attività in una attività stragiudiziale, che come sopra evidenziato, non necessita dell’intesa con altro Avvocato.

    2. non vi sono limiti alle modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali.

    Ritiene tuttavia la Commissione, richiamati i propri pareri n. 5/2005 e 14/2010, che sia compito del Consiglio dell’Ordine territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che nel nostro Paese operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il Consiglio dell’Ordine è affidatario di un potere valutativo di ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il Consiglio deve pertanto procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni.
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia). In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Fermo restando che l’art. 13, comma 3 riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 17 settembre 2015, n. 95

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81

  • Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze CNF in tema di avocat

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, alfine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l’istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, ordinanza n. 4394 del 21 febbraio 2017