L’equipollenza del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D Lgs n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, ribadita dall’art. 41, comma 9 della legge n. 247/12 integra una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio. Conseguentemente, ove il praticante si sia avvalso della menzionata equipollenza, non è necessaria l’iscrizione nel Registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi. Pertanto, il tirocinante, che abbia conseguito il diploma della Scuola di specializzazione, può senz’altro chiedere l’iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati per il periodo di sei mesi, al termine del quale -previo accertamento obbligatorio da parte del COA che altresì la pratica sia stata svolta proficuamente e lodevolmente – egli potrà chiedere ed ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, computando ai fini temporali del compimento del tirocinio il diploma della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.
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Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi
Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in quanto, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l’attività richiestagli fosse “puramente materiale e passiva”, nonché del tutto marginale in ragione dell’uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito in un’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Merli – n. 393/2016, che aveva ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).
Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 6961 dell’11 marzo 2019
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Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare (Nella specie trattavasi di dichiarazioni rese dal teste escusso a s.i.t.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 125
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 125
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019
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Le sentenze del CNF possono essere impugnate in Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019
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Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 cdfArt. 32 cdf – Rinuncia al mandatoL’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un con…Leggi il testo completo →, già art. 47 cod. prev.Art. 47 cod. prev. – Rinuncia al mandato.L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. I. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necess…Leggi il testo completo →). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 cdf, già artt. 6 e 8 cod. prev.).
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite
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Elezioni forensi e limite del doppio mandato: atti trasmessi alla Consulta per “seri dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità”
E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e all’art. 11-quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come inserito dalla legge di conversione 13 febbraio 2019, n. 12.
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Elezioni dei Consigli degli ordini forensi – Candidature individuali – Aggregazione di più candidati a fini di propaganda – Legittimità – Propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo di candidati fissato dall’art. 7 d.m. n. 170 del 2014 – Conseguenze
In tema di elezione dei Consigli degli ordini forensi, ferma la necessaria individualità delle candidature prevista dall’art. 8 della l. n. 113 del 2017, è ammessa l’aggregazione di più candidati ai soli fini della propaganda elettorale, ai sensi dell’art. 7 della medesima legge, la quale non impone un limite massimo di candidati aggregabili, sicchè la propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo dei 2/3 degli eleggibili di cui all’art. 7 d.m. n. 170 del 2014 può determinare solo conseguenze di natura deontologica, ma non invalidare la successiva competizione elettorale. (massima ufficiale)
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 32782 del 19 dicembre 2018