Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 4 novembre 2016
Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 4 novembre 2016
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.
Il COA di Urbino ha formulato richiesta di parere sui seguenti quesiti:
1. i certificati di compiuta pratica emessi prima del 15.08.2012 (così come stabilito dal DPR 137/2012, art. 6 comma 12) hanno una validità illimitata o valgono le stesse regole previste dal DPR 137/2012, art. 6 comma 12 (validità di 5 anni)?
2. La richiesta di iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio deve essere deliberata dal CNF al quale il Consiglio dell’Ordine circondariale di appartenenza del richiedente invia parere ai sensi dell’art. 1 comma 1 ter D. Lgs. 06/2015? Oppure è il COA che delibera detta iscrizione?
La risposta è resa nei termini seguenti.
L’approvazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ha determinato la sopravvenuta inapplicabilità alla professione forense delle norme contenute nell’art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e, conseguentemente, delle norme contenute nel D.P.R. n. 137/2012. Ciò, tanto in considerazione del criterio cronologico (a mente del quale la legge posteriore deroga a quella precedente) quanto del criterio di specialità e di quello gerarchico.
Più in generale, il primo e più significativo effetto della riforma è quello di sottrarre la professione forense alla delegificazione degli ambiti materiali di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011 comportando una “rilegificazione” dello statuto normativo dell’avvocatura.
Ciò posto, nelle more della piena applicazione della L. n. 247/2012, la quale prevede per molte proposizioni in essa contenute l’emanazione di un regolamento attuativo ministeriale, previo parere obbligatorio del CNF, la disciplina del tirocinio trova ancora ristoro nel D.P.R. 101/90 (cfr. CNF, pareri 17.7.2015, nn. 67, 77 e 80).
Invero, a mente dell’art. 9 del predetto D.P.R. n. 101/90, “il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta”.
In modo analogo, anche l’art. 45 della legge professionale pone in evidenza solamente che “il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato”.
Tale conclusione trova ulteriore fondamento anche sulla scorta del dato letterale di cui all’art. 9 del D.P.R. 101/1990 nella parte in cui statuisce l’impossibilità di rilasciare per più di una volta il certificato di compiuta pratica.
Come si evince dal dettato normativo, pertanto, alcun limite di efficacia al certificato di compiuta pratica viene previsto, e ciò, almeno, fino all’emanazione del D.M. di cui all’art. 41, comma 13, della legge professionale.
In riferimento al secondo quesito, si evidenzia quanto appresso.
All’art. 16 della l. 247/2012 il legislatore statuisce l’onere in capo al governo, entro i due anni dall’entrata in vigore della predetta legge, di emanare un Decreto legislativo, sentito il parere vincolante del CNF, circa il riordino della disciplina della difesa di ufficio, provvedendo, altresì, a dettare i principi nonché i criteri direttivi cui l’esecutivo dovrà attenersi.
Ciò posto, in data 30.1.2015 è stato emanato il D. Lgs. n. 6/2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 5.2.2015 ed entrato in vigore il 20.2.2015, recante “riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247” il quale ha provveduto a riordinare, modificare e disciplinare in modo compiuto e preciso le modalità ed i requisiti per procedere all’iscrizione all’elenco degli elenchi di difensori di ufficio.
In particolare, le nuove disposizioni contenute nel predetto D. Lgs. prevedono che l’elenco dei difensori d’ufficio (tenuto, ai sensi dell’art. 15 l. 247/2012, presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al CNF la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.
Invero, all’art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 6/2015 è previsto che “Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio”.
Si stabilisce, quindi, che il CNF provveda sulla richiesta di iscrizione previo parere del locale Consiglio dell’ordine di appartenenza. L’art. 1, comma 1-ter del D. Lgs. n. 6/2015 dispone che “la domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense”.
Una volta all’anno, gli avvocati iscritti, qualora vogliano mantenere la loro iscrizione presso il predetto elenco, dovranno presentare al CNF la documentazione comprovante l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale ovvero “partecipazione ad almeno 10 udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio”.
A ciò si aggiunga che con il “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” approvato dal CNF nella seduta del 22.05.2015, pubblicato sul sito istituzionale del CNF in data 10.06.2015 ed entrato in vigore in data 10.07.2015, all’art. 4 rubricato “Domanda di inserimento nell’elenco nazionale” stabilisce che la domanda di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio presso il CNF va presentata al COA di appartenenza il quale, verificata la sussistenza dei requisiti all’uopo richiesti dal D. lsg 6/2015, trasmette, entra trenta giorni successivi la ricezione della predetta documentazione unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, al CNF.
Sarà a tutti gli effetti il CNF a deliberare in merito alla richiesta di iscrizione presentata. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, d. lgs. 6/2015 “avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199”.
Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 88
La risposta è resa nei termini seguenti.
La disciplina del tirocinio, prevista all’art. 41 della legge n. 247/2012, non trova immediata applicazione ad esclusione della riduzione a diciotto mesi, come la stessa legge prescrive.
In questo senso milita la formulazione dell’articolo 48, che detta la disciplina transitoria per la pratica forense, a mente del quale “fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio”; ma anche la circostanza che la legge n. 247/2012 innova profondamente l’istituto del tirocinio, secondo modalità che dovranno essere stabilite, ai sensi dell’art. 41, comma 13, a seguito dell’adozione di un apposito decreto ministeriale. Ciò posto, l’art. 41 della l. 247/2012, rubricato “Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio”, disciplina in modo unitario sia l’istituto del tirocinio sia quello del patrocinio, considerando, pertanto, gli stessi come collegati da un rapporto di dipendenza funzionale.
Appare quindi corretto ritenere necessaria la previa adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 41, comma 13, della legge professionale (cfr. CNF, pareri 17.7.2015, nn. 67, 77 e 80).
Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 87
La deliberazione dei Consiglio territoriale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31.
Cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha 56 RDL n. emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015
L’esponente o denunciante non è legittimato a proporre ricorso avverso le deliberazioni in sede disciplinare del Consiglio territoriale, sicché tale eventuale impugnazione deve dichiararsi inammissibile.
L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del Consiglio territoriale, in quanto privo di legittimazione.
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.
Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 4 novembre 201