L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, il professionista aveva incassato per conto del cliente ma trattenuto per sé circa 140 mila euro in buoni postali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare di un anno).
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista
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Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa
La difformità tra contestato e pronunziato si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa” (nella specie, esclusa), ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
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La rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici.
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza allegando certificato medico riferiva di un esame anestesiologico per valutazioni preparatorie ad un intervento chirurgico).
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Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario
I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volonta` di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non puo` essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 1
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Il COA di Rovigo chiede di conoscere se la richiesta di cancellazione per sopravvenuti motivi di incompatibilità della professione forense con la carica di magistrato contabile, avanzata da un avvocato nei cui confronti è pendente procedimento disciplinare, debba essere accolta o se, invece, va mantenuta l’iscrizione fino all’esito di detto procedimento.
La risposta al quesito è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 37 del RDL 1578/33 “non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”; la disposizione, peraltro, è stata riprodotta dall’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12.
Tuttavia, la cancellazione d’ufficio per causa di incompatibilità costituisce per il COA attività vincolata, rispondente all’obiettivo – assorbente rispetto all’esercizio della potestà disciplinare – di evitare che l’attività professionale venga esercitata da soggetti che versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi, tali da giustificare la causa di incompatibilità.Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 17 settembre 2015, n. 93
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L’Ordine degli Avvocati di Venezia formula il seguente quesito: può un difensore inserito nell’elenco unico nazionale chiedere (e se sì, come) di essere inserito esclusivamente nella lista detenuti / atti urgenti, ovvero nella lista liberi / non urgenti. Poiché ci sono giunte diverse interpretazioni da altri Ordini del Veneto, vorremmo avere una “interpretazione autentica”.
La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 6/2015, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, l’elenco dei difensori d’ufficio è unificato su base nazionale e spetta al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni ed al periodico aggiornamento.
Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 ha adottato il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale ritenendo che ogni Consiglio dell’Ordine circondariale ovvero distrettuale possa “operare una suddivisione in liste dell’elenco dei difensori di ufficio iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco unico nazionale”. Il Cnf ha individuato le seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti; c) lista difensori di ufficio per minorenni liberi; d) lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del Magistrato o Tribunale di Sorveglianza.
In aggiunta, nel regolamento è stato stabilito che i Consigli dell’Ordine ove ha sede il Tribunale Militare o la Corte d’Appello Militare possono dotarsi di una lista di difensori di ufficio che dichiarino di possedere una specifica competenza nei procedimenti militari.
Va precisato che ove si tratti di Consiglio dell’Ordine Circondariale lo stesso dovrà dotarsi delle liste di cui alle lettere a) e b), mentre in caso di Consiglio dell’Ordine Distrettuale dovranno essere presenti tutte le predette liste ivi compresa, ove esistente, quella relativa all’ambito militare.
Per quanto attiene alle modalità di inserimento in una o più liste di difensori di ufficio rileva quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 97, comma 2, c.p.p. e 29, commi 1, 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p., la domanda di inserimento dell’avvocato nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, va presentata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, previa verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, trasmette la documentazione unitamente ad un suo parere al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla iscrizione del richiedente.
In modo analogo, anche per quanto attiene la permanenza nell’elenco unico nazionale, l’Avvocato iscritto presenta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello del suo inserimento nel predetto elenco, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza. Il Consiglio dell’Ordine, quindi, trasmette, unitamente ad un suo parere, la predetta documentazione al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla permanenza del richiedente nelle liste di riferimento.
Chiarito quanto sopra, non vi sono disposizioni ostative alla richiesta di inserimento solamente ad una o più liste tra quelle previste, secondo le modalità sopra richiamate.Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 94