La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
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Ricorso in Cassazione: impugnazione inammissibile se manca l’esposizione dei fatti oggetto di procedimento disciplinare
Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 n. 3 c.p.c., dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il gravame proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 8 del 3 aprile 2019).
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Oricchio), SS.UU, sentenza n. 31270 del 29 novembre 2019
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Ricorso in Cassazione: impugnazione inammissibile se manca l’esposizione del contenuto della sentenza CNF impugnata
Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il gravame proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza n. 8 del 3 aprile 2019).
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Oricchio), SS.UU, sentenza n. 31270 del 29 novembre 2019
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La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare
La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di corrispondenti effetti è, invece, la sentenza di assoluzione, giacché un fatto commesso dall’imputato ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare, specie nel caso di proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p. (Nel caso di specie, il giudice penale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione “non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019.
Sulla necessaria produzione di corrispondenti effetti in sede disciplinare, nel caso di assoluzione penale “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 25 maggio 2015, n. 70 e, rispettivamente, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 30 maggio 2014, n. 72. -
Il COA può impugnare al CNF tutte le decisioni del CDD, anche relativamente alla sola entità della sanzione irrogata all’incolpato
Il COA presso cui l’incolpato è iscritto è legittimato ad impugnare qualsiasi decisione del CDD (anche sulla sola entità della sanzione), giacché la struttura del nuovo procedimento disciplinare non restringe detto gravame alle sole deliberazioni di proscioglimento e di condanna (artt. 61 L. n. 247/2012 e 33 Reg. CNF n. 2/2014). (Nel caso di specie, il COA impugnava la decisione del CDD, che aveva sanzionato l’incolpato con la sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, disponendo la radiazione dell’incolpato dall’albo forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019
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Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria della condanna non definitiva dell’incolpato in sede penale
Le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e la relativa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituiscono un elemento fattuale che deve essere oggetto di doveroso apprezzamento da parte del giudice disciplinare ai fini di cui agli artt. 20 e 21 cdf, perché – in un coerente quadro probatorio costituito da altre circostanze gravi, precise e concordanti – è in grado di affievolire, fino a superare, la presunzione di non colpevolezza dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019
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La sanzione disciplinare della radiazione
La radiazione costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di resipiscenza, della pervicacia con la quale l’incolpato ha posto in essere la sua condotta (Nel caso di specie, l’incolpato era stato già sospeso disciplinarmente svariate volte nel corso dell’ultimo ventennio per oltre una decina di diversi capi di incolpazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019
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Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019
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Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento dell’incolpato
L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato, anche avuto riguardo al fatto che l’incolpato può avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato (Nel caso di specie, il professionista -difeso in proprio- aveva prodotto certificato medico attestante “difficoltà alla deambulazione”, che gli era per questo “sconsigliata”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019